Dal 25 luglio, per effetto dell’art. 41-bis della legge n. 106/2021 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 73, qualcosa torna a muoversi nella disciplina dei contratti a tempo determinato. Infatti, per effetto di due emendamenti, tra loro non correlati, alcune novità sono state introdotte nella normativa sui contratti a termine che riguarda, ovviamente, anche la somministrazione.
Si tratta di disposizioni che non hanno un impatto immediato, in quanto presuppongono un intervento della contrattazione collettiva e che, probabilmente, non vanno nel verso auspicato da molti addetti ai lavori ai quali ricordo, comunque, che per effetto dell’art. 17 del D.L. n. 41/2021, fino alla fine dell’anno sono stati azzerati i precedenti rinnovi e proroghe senza condizioni antecedenti il 23 marzo u.s. e che, quindi, i datori di lavoro possono prorogare o rinnovare un contratto una sola volta, per un massimo di 12 mesi, all’interno dei 24 complessivi, senza l’apposizione di alcuna causale.
Ma, quali sono le novità introdotte?
Esse sono contenute nell’art. 41-bis ove alle causali legali, già previste dal comma 1 dell’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 ne sono state aggiunte altre che fanno riferimento (lettera b-bis) a “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51”.
Ma questa non è la sola cosa nuova in quanto il Legislatore, dopo il comma 1, ha introdotto il comma 1.1. il quale recita “Il
termine di durata superiore a 12 mesi, ma, comunque, non eccedente i 24, può
essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino
specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’art.
51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre
2022”.
Si tratta di due disposizioni che operano su due livelli diversi: la prima introduce accanto alle causali legali, con la stessa dignità, quelle individuate dalla contrattazione collettiva, anche aziendale (purchè espressione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative come ricorda l’art. 51), per “specifiche esigenze” individuate dalle parti sociali. “Specifiche esigenze” sta a significare che l’accordo di riferimento non potrà limitarsi a parlare di causali legate alla esigenze di natura organizzativa, tecnica o produttiva, noma dovrà declinarle nello specifico, in quanto, in caso di contenzioso (ed il pensiero corre a ciò che accadde negli anni passati dopo il D.L.vo n. 368/2001), la mancata specifica esigenza comporterebbe, necessariamente, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Per la piena attuazione della disposizione ci vorrà del tempo in quanto tutti noi sappiamo come, sovente, la contrattazione collettiva non sia particolarmente veloce ad raggiungere accordi che hanno riflessi gestionali sulla vita delle imprese.
Di conseguenza, ogni giudizio, su questa disposizione, almeno nel breve periodo, non può che restare sospeso.
Passo, ora, ad esaminare, brevemente, la seconda novità.
Con tale norma, stando almeno ai resoconti parlamentari, in un momento di grande incertezza che, sconsiglia per una serie di motivi, le assunzioni a tempo indeterminato, si intende favorire, una occupazione a termine di una certa durata (almeno 12 mesi ed un giorno), che si può definire a “durata minima garantita”.
Diversi sono, a mio avviso, i problemi interpretativi che si pongono ed è auspicabile che giungano, celermente, indicazioni amministrative da parte del Ministero del Lavoro.
Provo ad elencarli senza alcuna pretesa di esaustività:
In conclusione, credo che le disposizioni appena innovate, non soddisfino, completamente, chi sperava in un maggior allentamento delle rigidità introdotte con il c.d. “Decreto Dignità”. Le c.d. “causali legali” restano ma, accanto a loro, nascono quelle individuate dai contratti ed accordi collettivi che necessiteranno, ovviamente, di tempo per la stipula. Ma una volta sottoscritti, nel primo periodo (ossia fino al 30 settembre 2022) potranno essere utilizzate, unicamente, per “contratti di qualità”, di durata superiore all’anno, il cui scopo è quello di assicurare un minimo di stabilità a tali rapporti.
Bologna, 25 luglio 2021
Eufranio Massi