Sì, le aziende
possono ottemperare agli obblighi inerenti
ai corsi per la Sicurezza sul Lavoro a distanza anche utilizzando la
modalità a distanza, anche per tutti i lavoratori e gli apprendisti attualmente in
smart working.
Questa possibilità è contemplata nel protocollo di intesa rispetto alla sicurezza e
agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/2020. Coerentemente con i vari
DPCM sottoscritti a far data dal 09/03/2020, il protocollo ribadisce invece, al
punto 10, che ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria, è
sospesa.
Sì: nel caso dei lavoratori neo assunti, l’azienda
potrebbe ottemperare agli obblighi previsti facendo svolgere al lavoratore la
formazione con queste modalità didattiche
a distanza (webinar, aule virtuali), caldeggiate dal protocollo stesso.
Fanno
eccezione i corsi che prevedono una parte pratica: ad esempio i corsi per i
mulettisti e per addetti all’antincendio per aziende aventi un livello di rischio
medio/alto, per cui sarà necessario attendere la fine delle misure di
contenimento e la conseguente ripresa della canonica modalità di formazione in
presenza.
Non sussistono precise indicazione nel merito, quindi seguendo la ratio
normativa, no.
Nel caso in cui non venga svolta la formazione
prevista dall’art 37 del dlgs 81/08 e dai successivi accordi stato-regioni, un
lavoratore non potrebbe essere adibito alle mansioni/funzioni che lo espongano
ai rischi e che avrebbero dovuto essere oggetto della formazione.
Non potrà ricoprire inoltre funzioni per cui è stato
nominato: ad esempio, un addetto alla conduzione dei carrelli non potrà
condurre i carrelli se non ha svolto la formazione base.
Il mancato svolgimento dell’aggiornamento non determina l’impossibilità
allo svolgimento della propria funzione: in
altre parole, un addetto all’antincendio o al primo soccorso può continuare ad
intervenire in caso di necessità. Un carrellista può continuare a
esercitare il proprio lavoro.
Questo è quanto previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dalle parte
sociali e rappresentati dei datori di lavoro in data 24 Aprile 2020 su invito
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute e del
Ministro dell’Economia.
L’aggiornamento dovrà essere completato non appena possibile, una volta
cessate le misure restrittive per evitare il contagio da Coronavirus.