Prevenzione incendi

Gli addetti alla prevenzione incendi devono frequentare una formazione di durata variabile a seconda
della  classificazione del livello di rischio di incendio

 
Dal 04 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo decreto 2 settembre 2021 denominato “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del del decreto legislativo 09 aprile 2008, n 81” pubblicato in GU Serie generale n 237 del 04/10/221.

Il decreto ha abrogato il precedente DM 10/03/1998 che rimarrà in vigore fino alla data del 03/10. Tra le principali novità introdotte in materia di formazione, le più rilevanti sono:
-         Definizione delle tempistiche dell’aggiornamento su base quinquennale
-         Variazione della definizione delle classi di rischio ai fini della formazione; i tre livelli di rischio individuati saranno il livello 1 (ex basso), il livello 2 (ex medio) e il livello 3 (ex alto)
-         Introduzione di contenuti pratici nella formazione e aggiornamento di livello 1 

Rammentiamo che l’introduzione di una tempistica certa per gli aggiornamenti (5 anni) ha come effetto l’obbligatorietà degli stessi; per tutti coloro che hanno effettuato sino a qui gli aggiornamenti su base triennale coerentemente con la circolare dei VVF del 23/02/2011 per cui l’aggiornamento triennale scada dopo la data di entrata in vigore del nuovo decreto, la data di scadenza slitterà di 2 anni.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede FORMart più vicina
 

Formazione per addetto alla prevenzione incendi

 

Formazione ai sensi del Dm 02/09/2021 (in vigore dal 04/10/2022)

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale di 2, 5 o 8 ore, in ottemperanza al Dm 02/09/2021

 

Aggiornamenti ai sensi del Dm 02/09/2021 (in vigore dal 04/10/2022)

Sanzioni

Per la violazione dell’art 37 co 1,7, 9 e 10 il datore di lavoro è punti con l’arresto da 2 a 4 mesi  o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.